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Albo delle Fanfare
Art. 9 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE DELLE FANFARE
1. La Fanfara è un complesso musicale anche detto “divisione musicale”, scelto da ciascun Maestro di Festa per tutte le attività d’intrattenimento musicale connesse alla Macchina da Festa di cui è assegnatario e agli eventi cerimoniali ad essa relativi.
2. La Fanfara può essere costituita in associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. In tal caso l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni delle Fanfare, quali persone giuridiche non riconosciute, sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c.c.
4. Il Presidente della Fanfara costituita in associazione o colui che di fatto ne esercita i poteri di direzione è obbligato in solido con il Maestro di Festa per l’adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento e in capo allo stesso può insorgere responsabilità disciplinare. L’illecito disciplinare è sanzionato secondo termini e modalità di cui agli artt.33, 34, 35, 36 e 37 del presente Regolamento.
Art. 10 ALBO DELLE FANFARE
1. L’iscrizione all’Albo delle Fanfare è obbligatoria ai fini dell’esercizio di tutte le attività di intrattenimento musicale relativo alle Macchine da Festa e da essa deriva la legittimazione a svolgere qualsivoglia evento cerimoniale della Festa dei Gigli.
Art. 11 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE FANFARE
La domanda d’iscrizione all’Albo delle Fanfare deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Presidente dell’associazione o dal soggetto individuato avente funzione di direzione dell’associazione o da uno dei componenti della divisione musicale.
1. La domanda di iscrizione deve essere compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto dalla Fondazione e rinvenibile nell’apposita sezione del sito www.fondazionefestadeigigli.com nella sottosezione ‘modulistica’ e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione.
2. Il soggetto interessato all’iscrizione nell’albo delle Fanfare è tenuto a dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:
– assenza di dichiarazione di Fallimento.
– assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
– non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;
– il godimento dei diritti civili;
– elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo.
3. Alla domanda di iscrizione va allegata la descrizione dell’eventuale logo identificativo della Fanfara.
4. Il soggetto interessato è tenuto a trasmettere alla Fondazione Festa dei Gigli, in originale, casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti in corso di validità
5. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli che ne valuterà l’ammissione riservandosi la facoltà di approvarla o negarla.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’iscrizione in presenza di condotte che violino le disposizioni del presente Regolamento o qualora il soggetto richiedente l’iscrizione perda i requisiti previsti al c.3.