Albo Dei Cantanti, Parolieri e Tecnici del Suono

Art. 12 ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO

1. L’iscrizione all’albo dei Cantanti, Parolieri e Tecnici del suono è obbligatoria ai fini dell’esercizio delle attività artistiche e tecniche concernenti l’intrattenimento musicale relativo alle Macchine da Festa e da essa deriva la legittimazione a svolgere qualsivoglia evento cerimoniale della Festa dei Gigli.

2. L’albo è suddiviso in tre sezioni: sezione Cantanti, sezione Parolieri e sezione Tecnici del suono.

Art. 13 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO

1. La domanda d’iscrizione all’Albo di Cantanti, Parolieri e Tecnici deve essere presentata, a pena di inammissibilità, direttamente dal soggetto interessato all’iscrizione.

2. La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte secondo le modalità indicate nel modulo predisposto dalla Fondazione e rinvenibile nell’apposita sezione del sito www.fondazionefestadeigigli.com nella sottosezione ‘modulistica’ e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione.

3. Il soggetto interessato all’iscrizione nell’albo di Cantanti, Parolieri e Tecnici del suono è tenuto a dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei seguenti requisiti

– assenza di dichiarazione di Fallimento;

– non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;

– il godimento dei diritti civili;

– assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

– elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo.

4. Il soggetto interessato è tenuto a trasmettere alla Fondazione Festa dei Gigli, in originale, casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti in corso di validità.

9. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli che ne valuterà l’ammissione riservandosi la facoltà di approvarla o negarla.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’iscrizione in presenza di condotte che violino le disposizioni del presente Regolamento o qualora il soggetto richiedente l’iscrizione perda i requisiti previsti al c.3 del presente articolo.